E’ ufficiale, la Cassazione mette fine alle speranze di chi ha fatto ricorso per essere passato con il semaforo rosso
Tristi notizie per tutti gli automobilisti multati per essere passati con il semaforo rosso, le speranze di riuscire ad uscirne indenni si riducono a zero. Tutti coloro che hanno fatto ricorso al Giudice per la mancata indicazione dell’omologazione dell’apparecchio rilevatore, dovranno mettersi l’anima in pace. Con l’ordinanza numero 10458 del 17 ottobre 2018, pubblicata il 15 aprile 2019, la seconda sezione Civile della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il verbale dell’infrazione è valido anche senza tali riferimenti. I togati hanno di fatto chiarito che non si può ipotizzare “l’obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi, che non costituiscono strumenti di misurazione“, in quanto si tratta di strumenti di rilevazione e non strumenti di misurazione come gli Autovelox. Di conseguenza “il verbale di accertamento dell’infrazione, non deve contenere l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”
il Caso che ha fatto scuola, è quello di un automobilista della provincia di Venezia, che “pescato” dall’apparecchio a passare con il rosso ad un incrocio, era stato sanzionato per 159,90 euro e una decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. l’automobilista si era rivolto al Giudice di Pace inserendo, tra le varie, anche la mancata indicazione dell’omologazione dell’apparecchio.